Ex Legge 3 2012 e nuova Legge sul Sovraindebitamento.

Ex Legge 3 2012 e nuova Legge sul Sovraindebitamento. Differenze e Novità.

Legge 3 2012 sovraindebitamento

La Legge 3/2012 nasce per effetto dell’introduzione in Europa di regole per la gestione delle insolvenze dei soggetti “non fallibili(art. 1 Legge Fallimentare) ed è una Legge che trae le sue origini dal Chapter 7 americano.

Con la crisi economica molte famiglie e molti piccoli imprenditori hanno visto ridursi drasticamente i propri volumi d’affari e si trovano a fronteggiare un debito che non riescono più a pagare, anche per via della contrazione del reddito familiare che spesso si è ridotto per la perdita di lavoro o di reddito da parte di uno o più componenti della famiglia.

Perché in pochi stanno usufruendo di questa Legge?

Iniziamo con il dire che le banche, le finanziarie, Agenzia delle Entrate Riscossione e lo stesso Governo, non hanno nessun interesse economico a diffondere questa possibilità tra la gente, semplicemente perché è una Legge contro gli interessi dello Stato e del sistema bancario in generale e quindi meno si conosce, meglio è!

Quindi è difficile che il debitore si presenti con le idee chiare, chiedendo di essere assistito da un professionista che gli risolva i problemi di sovraindebitamento, ma dovrebbe essere il professionista stesso a proporglielo.

Un’altra categoria, che di certo non ne vuole sentire parlare, sono i magistrati, che già sono alle prese con una situazione problematica a livello organizzativo dei Tribunali.

Un’ulteriore categoria di soggetti penalizzati da questa Legge sono anche gli stessi OCC (Organismi di Composizione della Crisi), che al momento sono in gran parte gli stessi professionisti che svolgono le funzioni di curatori fallimentari o di commissari giudiziali nei nei Tribunali.

Quali soggetti possono accedere al piano del consumatore (ex legge 3/2012)?

I soggetti che possono accedere al piano del consumatore sono:

  • privati cittadini;
  • lavoratori dipendenti (privati e/o pubblici);
  • pensionati;
  • disoccupati;
  • cassaintegrati;
  • dipendenti in mobilità;
  • dipendenti in Aspi o mini Aspi;
  • professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi solo con debiti personali;
  • fideiussori di persone fisiche garanti di debiti esclusivamente personali.

Presentando il piano del consumatore, posso sospendere le azioni esecutive?

Ciò può avvenire a discrezione del giudice delegato, se ravvisa la necessità di sospendere sia le azioni esecutive in corso, che quelle future. Ricorrendo al piano del consumatore, quindi, la sospensione delle azioni è subordinata alla decisione del giudice e pertanto conviene presentare immediatamente separata istanza al giudice delegato previo ottenimento, anche in maniera irrituale, del parere favorevole dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).

Quali soggetti possono accedere all’accordo del debitore?

I soggetti che possono accedere all’accordo del debitore sono:

  • consumatori con debiti misti, ovvero debiti di natura personale e debiti di attività commerciali (anche passate);
  • professionisti e lavoratori autonomi con debiti derivanti dall’attività professionale / imprenditoriale o misti (sia professionali che personali);
  • fideiussori di società, di imprenditori, di professionisti per debiti imprenditoriali / professionali;
  • piccoli imprenditori non fallibili;
  • imprenditori commerciali non fallibili;
  • artigiani non fallibili;
  • soci accomandanti di società Sas;
  • soci accomandatari di società Sas non fallibili;
  • soci di Snc non fallibili;
  • società o imprenditori agricoli a prescindere dalle dimensioni dell’azienda;
  • start up “innovative”;
  • associazioni e fondazioni;
  • società di capitali definite “non fallibili”.

Chi sono i Soggetti non fallibili?

Sono soggetti “non fallibili” sono persone fisiche e/o società che negli ultimi tre esercizi consecutivi non abbiano superato neanche uno dei seguenti limiti:

  • attivo patrimoniale (da bilancio) superiore ad euro 300.000;
  • ricavi (da bilancio) superiori a 200.000;
  • monte debiti (da bilancio) anche non scaduto superiore ad euro 500.000.

Presentando l’accordo del debitore posso sospendere le azioni esecutive?

La sospensione avviene in automatico, ovvero senza la discrezionalità del giudice.

In sostanza, questa procedura consente a:

  • imprenditori / imprenditori agricoli,
  • professionisti,
  • aziende agricole,

vessati da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) e da altri creditori (banche, finanziarie, ecc…), di bloccare le azioni esecutive (in corso e future) semplicemente con il deposito dell’istanza di nomina dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).

Ci sono dei requisiti imposti dal legislatore per accedere ad una delle procedure previste?

Si, ci sono dei requisiti oggettivi ed altri soggettivi.

Requisiti Soggettivi

  • non essere un soggetto fallibile.
  • non aver usufruito, negli ultimi 5 anni, al ricorso alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012.
  • non aver subito l’impugnazione, la risoluzione dell’accordo, la revoca e la cessazione degli effetti del piano del consumatore.

Requisiti Oggettivi

  • Essere in rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni;
  • Essere nella definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, anche in chiave prospettica, ovvero sia essa una situazione temporanea (cassa integrazione, disoccupazione temporanea, diminuzione del fatturato, eventi atmosferici / calamità naturali, malattia, ecc…) o permanente (malattie invalidanti, perdita del lavoro, riduzione del reddito per separazione / divorzio ecc…).

Novità introdotte dalla Legge sul Sovraindebitamento

La nuova Legge sul Sovraindebitamento introduce il concetto di meritevolezza, ovvero il debitore non deve aver creato con dolo lo stato di sovraindebitamento e non deve aver perpretato frodi ai danni dei creditori.

Altra Novità sono le Procedure Familiari, ovvero destinate a tutti i membri indebitati del solito nucleo familiare, i quali possono aprire una sola pratica, riducendo tempi e costi. I requisiti sono:

  • chi ne fa richiesta deve essere convivente,
  • origine comune del sovraindebitamento.

Quali sono le procedure offerte dalla Legge?

La Legge 3/2012 prevede tre procedure distinte per risolvere i problemi legati al sovraindebitamento, a seconda della tipologia di soggetti che vi accedono e delle relative problematiche:

Piano del consumatore

dedicato a tutte le persone fisiche. Esse godono di una normativa specifica più favorevole dal momento che possono presentare un proprio piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti senza neppure dover passare dal voto dei propri creditori.
Un caso sintomatico è, ad esempio, anche la possibilità di liberarsi dal pegno sul quinto di stipendio.

Concordato minore (ex accordo del debitore, introdotto dalla nuova Legge sul Sovraindebitamento)

è previsto per tutti coloro che hanno partita iva e/o sono organizzati in forma di società. A differenza del piano del consumatore, questa procedura prevede la necessità che la proposta sia votata direttamente dai creditori e che si raggiunga il consenso di almeno il 60% dei crediti. È prevista la continuità dell’impresa.

È possibile chiedere un accordo con i creditori quando iniziano i primi problemi di pagamento o nel caso in cui i creditori stiano già attaccando il patrimonio con trattenute sullo stipendio, pignoramenti o messa all’asta degli immobili del debitore.

Liquidazione del patrimonio del debitore

prevista nel caso in cui il piano o l’accordo proposto non siano accettabili o fattibili. La liquidazione del patrimonio è una buona soluzione quando lo stesso non è rilevante.

A prescindere da questo, alla fine sarà compito del giudice stabilire se tutti i requisiti sono stati rispettati e sarà lui a decretare l’esito positivo o negativo dell’accordo.

Esdebitazione

Si attua anche se la liquidazione del patrimonio non copre interamente l’ammontare del debito. Per la restante parte il debitore viene esdebitato.

Esdebitazine senza utilità (introdotta dalla Nuova Legge sul Sovraindebitamento)

Risoluzione rivolta ai debitori riconosciuti come “meritevoli“. In pratica il debitore può cancellare tutti i debiti in una sola volta, ma anche una sola volta nella vita. Non sono ammesse repliche future. Il debitore ha l’obbligo di avvisare i propri creditori nel caso in cui, nei 4 anni successivi l’esdebitazione, avesse entrate tali da coprire almeno il 10% del debito.

La legge sul sovraindebitamento è conveniente per chi ha contratto debiti con più creditori, perché questi ultimi devono adeguarsi a quanto deciso dalla maggioranza; inoltre una volta presentata la procedura di sovraindebitamento, essi devono fermare eventuali procedure esecutive che erano in corso (es: pignoramenti, messa all’asta di immobili e proprietà).

E’ evidente che, essendoci di mezzo il Tribunale, questo tipo di soluzione si applica solo in casi estremi, ha tempi lunghi e costi onerosi.


In queste poche righe spero di aver illustrato bene l’argomento e le eventuali soluzioni per chi ha rate troppo alte da pagare, con conseguente difficoltà ad onorare il debito. Mi auguro di aver chiarito ogni tuo dubbio in merito…